Il Consiglio dei Ministri, riunito nella seduta del 22 luglio 2025, ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che ambisce a chiarire e semplificare le normative sull’applicabilità IVA: la bozza confermerebbe il ritorno alla non imponibilità IVA per i trasporti internazionali anche quando il servizio è reso tramite intermediari.

Si tratta di un aggiornamento normativo molto atteso che impatta direttamente su una vasta fetta del settore. Per aziende e operatori logistici si traduce in benefici fiscali concreti, maggiore certezza giuridica e una gestione della fatturazione dei trasporti internazionali più semplice e fluida.

Cosa prevede oggi la normativa sulla non imponibilità IVA nei trasporti internazionali

La base normativa di riferimento è l’art. 9 del DPR 633/72, che disciplina i servizi non imponibili IVA, tra cui rientrano anche i trasporti internazionali di merci.

La norma distingue chiaramente tra:

  • trasporti nazionali, soggetti ordinariamente a IVA;
  • trasporti intracomunitari, con regole specifiche a seconda delle controparti coinvolte;
  • trasporti internazionali, che possono godere della non imponibilità IVA quando collegati a operazioni di esportazione, transito o importazione temporanea.

Il criterio centrale per applicare la non imponibilità IVA nei servizi di trasporto merci al momento è che il trasporto sia direttamente connesso a un’operazione internazionale e che il fornitore agisca in qualità di spedizioniere diretto.

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Il ruolo degli intermediari nei trasporti internazionali

Una delle questioni più dibattute negli ultimi anni riguarda il trattamento IVA in caso di servizi di trasporto resi da o tramite intermediari, come le case di spedizione o gli operatori logistici.

Con la bozza di decreto Legislativo approvata il 22 luglio 2025, viene finalmente riconosciuto che anche i servizi di trasporto resi da intermediari rientrano nel perimetro della non imponibilità IVA.

Ma chi è l’intermediario?

Nel contesto logistico, un intermediario è il soggetto che organizza e gestisce il trasporto per conto del cliente finale, spesso coinvolgendo più attori della catena logistica (es. sub-vettori, corrispondenti esteri, doganalisti).

Questa modifica, promossa da FEDESPEDI (Federazione Nazionale delle Imprese
di Spedizioni Internazionali ) in collaborazione con Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), rappresenta una svolta normativa: ora, anche in presenza di più soggetti coinvolti nel trasporto (ad esempio più case di spedizione), si potrà applicare il regime di non imponibilità IVA ex art. 9 DPR 633/72, evitando complicazioni e possibili doppie imposizioni.

Un esempio pratico?

Un’azienda cinese compra EXW da un fornitore italiano affidando al suo spedizioniere locale il trasporto. Lo spedizioniere cinese incarica quindi un corrispondente di sua fiducia italiano, che a sua volta nominerà più fornitori per il trasporto dal magazzino al porto di arrivo cinese.

Fino ad oggi, la catena di subappalti poteva creare incertezze sull’IVA.

Con la nuova norma invece, anche in questo caso tutte le prestazioni di trasporto legate all’export potranno essere non imponibili IVA.

supply chain. the image show The links of a chain as a metaphorical image of collaboration between different sectors in transportation.

Vantaggi fiscali e operativi per le aziende

L’estensione della non imponibilità IVA ai trasporti internazionali con intermediari porta con sé numerosi benefici, tra cui:

  • riduzione dei costi (l’assenza di IVA rende più competitivi i costi di trasporto per le imprese, soprattutto nei mercati extra-UE);
  • semplificazione della fatturazione (con un’unica normativa chiara, la fatturazione dei trasporti internazionali diventa più lineare, anche in presenza di più fornitori o subappalti);
  • certezza normativa (l’adeguamento legislativo chiude una fase di incertezza interpretativa, riducendo il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate);
  • maggiore fluidità nei processi doganali (l’armonizzazione delle regole favorisce l’efficienza operativa lungo tutta la supply chain).

In sintesi, è un passo avanti importante verso una vera esenzione IVA nella logistica internazionale, allineata con le prassi europee e le esigenze delle aziende esportatrici.

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