Cos’è il CBAM, o Carbon Border Adjustment Mechanism, e a chi si applica

Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è il nuovo meccanismo introdotto dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di carbonio connesse alle importazioni verso l’Unione Europea e garantire condizioni concorrenziali eque tra produttori europei e internazionali. Nasce con l’obiettivo di evitare il carbon leakage, ovvero lo spostamento della produzione in Paesi con regole ambientali meno stringenti, e di assicurare che i prodotti importati riflettano l’impatto climatico legato alla loro realizzazione.

L’implementazione del Regolamento CBAM è avvenuta in modo graduale. Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 si è svolta la fase transitoria, durante la quale gli importatori erano tenuti esclusivamente a presentare trimestralmente la dichiarazione CBAM relativa alle emissioni di carbonio delle loro importazioni, senza obbligo di acquisto di certificati CBAM. Questo periodo è stato fondamentale per raccogliere dati, testare le procedure e preparare le aziende alla piena applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism.

Il CBAM si applica alle aziende che importano nell’Unione Europea merci appartenenti a specifici settori caratterizzati da elevate emissioni di CO₂. I settori coinvolti dal CBAM sono:

  • ferro e acciaio;
  • cemento;
  • fertilizzanti;
  • alluminio;
  • elettricità;
  • idrogeno.

Si tratta di comparti con processi produttivi energivori e con un impatto significativo in termini di CO₂. L’UE li ha quindi inclusi nella fase iniziale del meccanismo, concentrando l’attenzione sulle filiere a maggiore esposizione emissiva e di rilevanza strategica per il mercato europeo.

CARBON EMISSION GOING DOWN

A chi si applica il CBAM

Il CBAM riguarda le aziende che importano nell’UE merci appartenenti ai settori soggetti al Regolamento CBAM. Con l’ultimo aggiornamento, il Regolamento (UE) 2025/2083 dell’8 ottobre 2025 (che modifica il Regolamento base 2023/956) sono stati introdotti alcuni chiarimenti e semplificazioni:

  • Per le aziende che importano meno di 50 tonnellate annue di merci soggette al CBAM non è richiesta la presentazione della dichiarazione CBAM;
  • L’acquisto dei certificati CBAM previsto per il 2026 potrà avvenire a partire da febbraio 2027, con riferimento alle dichiarazioni da trasmettere entro settembre 2027;
  • L’operatore deve essere un dichiarante CBAM autorizzato. È prevista però una deroga per la presentazione della domanda di autorizzazione fino al 31 marzo 2026.

Questi aggiornamenti definiscono chiaramente le soglie di obbligo e le tempistiche operative, ma molti aspetti pratici restano ancora incerti, come il costo effettivo dei certificati CBAM e l’impatto sui prezzi delle merci importate. Per questo motivo, le aziende importatrici devono organizzare con attenzione la raccolta e la verifica dei dati sulle emissioni di carbonio dei loro ordini import, in modo da essere preparate alla piena applicazione del CBAM e contenere i rischi commerciali in un mercato Europeo al momento instabile.

EUROPEAN CARBON TAX

Quali sono quindi le novità operative dal 1° gennaio 2026 in caso d’importazione merci soggette a CBAM?

Nonostante i termini per la presentazione della domanda siano stati derogati al 31 marzo 2026, dal 1° gennaio 2026 è obbligatorio aver regolarizzato la propria posizione per poter procedere con le operazioni doganali definitive d’importazione di merci soggette a CBAM.

A tutti gli importatori viene infatti richiesto di dichiarare formalmente il proprio status che verrà riportato in bolla doganale import sotto i seguenti codici Y:

  • Y128 – Aver ottenuto la qualifica di “Dichiarante CBAM autorizzato”;
  • Y238 – Aver presentato la domanda all’Autorità competente;
  • Y137 – Rientrare nell’”esenzione de minimis” in quanto la massa netta complessiva di tutte le merci CBAM importate nell’anno 2026 non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa attualmente fissata a 50 tonnellate.

Oppure tre casi più rari:

  • Y134 – Valido per merci originarie di Büsingen, Heligoland, Livigno;
  • Y135 – Valido per merci destinate a essere trasportate o utilizzate in attività militari;
  • Y237 – Valido per merci di origine UE.

 

Si complicano le operazioni doganali quando l’importatore non è stabilito nell’Unione Europea ma è solo rappresentato fiscalmente; serve quindi tassativamente che in questi casi l’importatore abbia uno spedizioniere doganale che operi per suo conto in rappresentanza doganale indiretta.

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Come può aiutarti Zaninoni

L’introduzione del CBAM e le novità normative rappresentano una sfida significativa per le aziende che importano merci soggette al meccanismo. Zaninoni offre supporto completo per gestire ogni aspetto legato al CBAM, dalle importazioni alla raccolta dei dati sulle emissioni di carbonio, fino alla preparazione della domanda.

Tra i servizi offerti:

  • gestione delle procedure CBAM con supporto nella compilazione delle dichiarazioni, nel rispetto delle scadenze e dei requisiti del Regolamento;
  • consulenza personalizzata attraverso l’analisi dei processi aziendali, l’individuazione delle aree critiche e la definizione di strategie per garantire la compliance emissioni CO2;
  • assistenza nell’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, inclusa la gestione delle pratiche e delle deroghe previste dalla normativa.

Affidarsi a Zaninoni significa avere un partner esperto in grado di guidare la tua azienda in un contesto normativo in evoluzione, riducendo rischi, complessità operative e costi imprevisti.

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