Misure di salvaguardia definitive Reg. UE 2019/159

01 /02 / 2019

Tramite il Regolamento UE 2019/159 del 31/01/2019, la Commissione europea ha varato le misure definitive di salvaguardia sull’acciaio importato, che riguardano 28 categorie di prodotti su cui verrà applicato un dazio del 25% una volta superato il contingente relativo.

 

La Commissione ha ritenuto che le misure debbano essere in vigore per un periodo di tre anni (compreso il periodo di imposizione delle misure provvisorie), con scadenza il 30 giugno 2021. È stato ritenuto opportuno aprire un contingente tariffario per il periodo dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, successivamente, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 e, successivamente, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

 

Le 28 categorie di prodotti sono state incluse in 3 famiglie:

-Prodotti piatti: categorie dalla 1 alla 11

-Prodotti lunghi: categorie dalla 12 alla 19 e 27, 28

-Tubi: categoria dalla 20 alla 26

 

Il nuovo e definitivo regolamento rispecchia nella sostanza il precedente (REG. UE 2018/1013 del 17/07/2018), fatta eccezione per alcune variazioni.

In particolare:

-Per ogni categoria di prodotto sono stati individuati alcuni paesi fornitori con un flusso storico particolarmente consolidato, e per i quali è stato attribuito un determinato contingente tariffario.

-Una volta esaurito il contingente di uno specifico paese, nell’ultimo trimestre del periodo è data possibilità di attingere al contingente attribuito ai paesi “Altri” qualora ci sia del residuo.

-Il contingente attribuito ai paesi “Altri” è a sua volta diviso in trimestri di competenza. Eventuali rimanenze di un trimestre vengono aggiunte a quello successivo con l’eccezione dell’ultimo trimestre.

-Per i prodotti a salvaguardia viene sospesa la sorveglianza a priori (“documento di vigilanza”)

 

Il regolamento completo è consultabile al seguente link:

Reg. UE 2019/159

Lo staff di Zaninoni è a disposizione per maggiori approfondimenti.